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Manovra: Tremonti ter da giocare sui tempi

di Paolo Meneghetti

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10 Agosto 2009

Il beneficio fiscale della Tremonti-ter si gioca tutto sui tempi. Come bonus straordinario, in quanto non strutturalmente inserito nel corpo del Testo unico delle imposte sui redditi, infatti, presenta rigidi vincoli temporali. Senza contare poi lo sfasamento temporale tra le modifiche sostanziali, introdotte dalla legge di conversione 102/09 in vigore dal 5 agosto 2009, e la norma originaria del Dl, operativa dal 1° luglio scorso.
Il nodo sta tutto nei possibili beni usati acquistati dal 1° luglio 2009 al 4 agosto 2009, considerando che il requisito della "novità" è stato introdotto dalla legge di conversione e dunque valido solo da quando essa diviene giuridicamente efficace. Si potrà certamente sostenere che il requisito di novità era già rinvenibile in via interpretativa nel testo originario, ma l'esplicito inserimento della novità del bene, avvenuto con la legge di conversione, tendenzialmente smentisce questa tesi. L'agenzia delle Entrate sarà chiamata a esplicitare il proprio parere sui beni usati acquistati nel mese di luglio, anche perché nella tipologia dei beni detassabili scelta dal legislatore, l'acquisto di bene usato è tutt'altro che raro.
Per quanto riguarda, invece, i tempi e la relativa spendibilità della variazione diminutiva del reddito, occorre ricordare che questa potrà essere fruita in due momenti, a seconda del periodo d'imposta in cui è eseguito l'investimento.
Dato che l'investimento potrà essere fatto dal 1° luglio al 31 dicembre 2009 o dal 1° gennaio al 30 giugno 2010, il risparmio impositivo avverrà con il saldo delle imposte di Unico 2010 nel primo caso (quindi, entro il 16 giugno 2010) e di Unico 2011 nel secondo caso (quindi, entro il 16 giugno 2011).
Occorre osservare che un investimento eseguito a gennaio 2010 comporterà un risparmio fiscale fruito di fatto quasi diciotto mesi dopo. La norma emendata è molto chiara nel riferire che l'agevolazione potrà essere spesa esclusivamente con il versamento a saldo, il che esclude che il vantaggio possa essere utilizzato con un calcolo previsionale del l'acconto.
L'articolo 5 del Dl 78, inoltre, non fornisce particolari indicazioni sul momento in cui deve intendersi realizzato l'investimento. Ma visto che un simile problema si era creato con la Tremonti-bis, possono essere di aiuto i chiarimenti del passato (circolare 90/E del 2001): si applicano le disposizioni ordinarie del Tuir, più precisamente l'articolo 109.
La disposizione, al comma 2, afferma che per i beni mobili il momento in cui avviene il trasferimento coincide con la consegna del bene. Anche per i beni acquistati in leasing il momento rilevante è quello della consegna all'utilizzatore, specificando però (circolare n. 4/02) che quando è prevista una consegna frazionata con collaudo finale, solo dopo l'esito positivo di quest'ultimo il bene in leasing potrà essere considerato ai fini della Tremonti-ter.
Un particolare accenno va fatto ai beni acquisiti con contratti di appalto. Al riguardo la tesi espressa dalle Entrate è che sia possibile agevolare anche una porzione dell'opera, se essa è la parte conclusa alla data di scadenza, cioè al 31 dicembre 2009 o al 30 giugno 2010, ma a condizione che l'intera esecuzione avvenga "a partite", cioè sia scindibile in singole consegne, normalmente denominate Stati di avanzamento lavori (Sal). Sia la circolare 4/02, sia la risoluzione 259/02 hanno posto l'accento sul Sal quale consegna parziale dell'opera caratterizzata da un'accettazione totale e irrevocabile da parte dell'appaltante. Non assume, quindi, alcuna rilevanza la circostanza che l'opera abbia durata infrannuale ovvero ultrannuale, ma solo che l'accettazione parziale assuma valenza definitoria.
Questa tesi è criticata da Assonime (circolare n. 30/02), che ha osservato come anche l'accettazione senza riserve da parte del l'appaltante della porzione del l'opera consegnata non assume quel carattere definitorio in senso assoluto di cui parlano l'Agenzia, ben potendo l'appaltante contestare i vizi dell'opera anche alla sua consegna finale. Da qui la tesi proposta di sostituire il Sal con una dichiarazione di compimento parziale dell'opera redatta dal l'appaltatore. Tesi che a tutt'oggi non è stata, però, accolta dal Fisco.

10 Agosto 2009
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